Rowan Williams, arcivescovo di Canterbury, passerà probabilmente alla storia per la sua Lecture del 7 febbraio sulla “Prospettiva religiosa sulla Legge Civile e Religiosa in Inghilterra” in cui inanella una serie di considerazioni di diritto che segnano il definitivo passaggio dal multiculturalismo relativista al totalitarismo teocratico. Tutto il suo ragionamento si basa su un baricentro teologico falso: il presupposto islamico di una “convenance”, di un patto, tra il divino e l’umano. L’errore deriva dalla superficiale lettura di una comune ascendenza abramitica delle tre religioni (errore comune, peraltro, anche a molti cattolici, fautori del dialogo interreligioso). Ma l’islam – soprattutto oggi, in passato sul punto non è stato univoco – è tale perché nega che “Abramo fosse ebreo o cristiano”, lo definisce “hanif”, fedele, nega qualsiasi “patto” tra uomo e Allah, e infatti si definisce proprio con quel termine – islam – che significa “sottomissione”, perché il Corano e ancor più la teologia coranica contemporanea sostengono che l’uomo nasce naturaliter musulmano, che l’islam è la “religione naturale dell’Uomo” (vedi articolo 10 della “laica” Dichiarazione dei diritti umani nell’islam del 1990). La non appartenenza alla umma dei fedeli musulmani è dunque una “devianza”, tollerata nel caso di cristiani, ebrei e zoroastriani, combattuta in tutti gli altri casi. L’apostata, il convertito, commette non solo un peccato politico, perché tradisce la polis musulmana, ma un peccato “contro natura”. Da qui quella discussione sull’entità della pena che coinvolge oggi il mondo musulmano di cui Williams sa vedere solo la parte epidermica (se l’apostata sia o no da condannare a morte), accontentandosi di registrare una certa disparità di vedute. In realtà il dibattito odierno – vedi le recenti posizioni di al Azhar – s’incentra sulla discussione di una condanna a morte dell’apostata solo quando “dà scandalo” – vedi il teologo di riferimento del sindaco di Londra Ken Livington, Yusuf al Qaradawi – o sempre e comunque (Afghanistan, Yemen, Iran, Arabia Saudita, Sudan, Mauritania). I continui richiami a un islam di fantasia conducono poi Williams all’adesione alla definizione della sharia di Tariq Ramadan: “Espressione dei principi universali dell’islam, struttura e pensiero che li attualizzano nella storia umana”. Williams forse non se ne accorge, ma nell’abbracciare questa definizione si fa anch’egli propugnatore di un’iperfondamentalista e totalitaria definizione del diritto. Una definizione opposta all’habeas corpus, alla distinzione tra “Dio e Cesare”, alla separazione tra “legge materiale e legge spirituale” della “Lettera agli ebrei” di San Paolo, dei principi di Montesquieu, dell’origine contrattuale – questa sì – del rapporto tra cittadino e stato di Hobbes e Locke che chiude la giurisprudenza riferita al divino. Per non parlare dell’indifferenza verso il rispetto dei principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’Onu. No, per Willams-Ramadan il Diritto deve attualizzare nella storia umana i principi universali enunciati da Allah nel Corano, tramite Maometto. Inizio e fine della disquisizione del pensiero giuridico musulmano (fiqh) è questo, con in più lo specifico di un obbligatorio riferimento alle decisioni materialmente prese da Maometto nella sua “polis” di Medina. Sposata la più fondamentalista e totalitaria impostazione del ragionamento giuridico e normativo, negata ogni legittimità normativa alla società civile e alle istituzioni dello stato liberale, deprivato il corpo elettorale della libertà di stabilire e modificare leggi e norme attraverso i meccanismi dello stato parlamentare, assegnata alla casta dei “giureconsulti-teologi” (come Ramadan e lui stesso, probabilmente) il compito di definire le norme assonanti con i “Principia”, avendo come unico riferimento il calare nella storia umana della legge divina, Williams compie poi i passi successivi. Se così stanno le cose, infatti, non si vede perché non si debba dare a ogni singolo credente la libertà di “scegliersi il codice di riferimento giuridico a lui più consono a seconda delle sue convinzioni religiose”. Che gli ebrei seguano il diritto di famiglia che preferiscono e così i musulmani, gli indù, i cristiani e via frazionando. Il più spinto “relativismo giuridico”, apoteosi del multiculturalismo britannico, trova così il suo apice esaltando la piena “sovranità di Dio”, gestita in maniera inderogabile da una piccola casta dei “sacerdoti”, autoreferente, unica autorizzata – Ramadan docet – a “interpretare” la Legge.
Per comprendere questa posizione, così come la crisi del multiculturalismo inglese, va detto che l’arcivescovo Williams si muove in un contesto di Common Law, in un paese in cui la norma non è stata definita da codici, ma dalla giurisprudenza dei tribunali legittimati da uno stato che non conosce il concetto di Costituzione, il cui sovrano, il re, è anche capo della chiesa anglicana; giurisprudenza solo in seconda battuta – e non in tutti i casi – “normata” da un voto parlamentare. Non a caso, proprio in questi giorni, alcuni tribunali inglesi hanno indirettamente legittimato la poligamia – proibita in Inghilterra – condannando lo stato a pagare pensioni e assistenza a mogli e figli di matrimoni poligamici contratti da musulmani in patria. Tutto questo, però, può costituire solo un’attenuante lieve a fronte dello scandalo rappresentato da un ragionare dell’arcivescovo che mai ha come riferimento l’ancoraggio al tema dei diritti umani e del rispetto della sovranità popolare. Certe leggi – sostiene l’arcivescovo (non dice esattamente quali) – non hanno nel popolo la loro sede decisionale, ma in Dio, nelle diverse letture e tradizioni della legge divina. In tutto il suo elaborato – sempre in tema di giurisprudenza di Common Law – prevale il pio desiderio di ottemperare la coesistenza di norme derivate da “principi religiosi” diversi e mai, mai, il tema della difesa intransigente della libertà dell’individuo – a partire da quella della donna, semischiavizzata dalla sharia di Ramadan – e del limite posto alla sanzione della comunità dall’“habeas corpus”. Chi si chiede quali siano le origini profonde dell’apparente mistero della britannicissima educazione di alcuni degli attentatori del Tube di Londra del 2005 ha una buona traccia su cui lavorare.
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