Tribunale amministrativo regionale del Lazio

Le accuse dei pm sono mere ipotesi da verificare in contraddittorio. Firmato: Tar del Lazio

Rocco Todero

Una sentenza del Tribunale Amministrativo Romano applica i principi del garantismo e dell’epistemologia popperiana ed afferma ciò che dovrebbe essere ovvio ma ovvio non è.

Al TAR del Lazio hanno studiato il pensiero di Karl Popper e ne hanno spiegato i rudimenti al Ministero della Difesa in una recentissima sentenza che merita di essere segnalata ai manettari in servizio permanente effettivo dell’italica Patria.
L’amministrazione della Difesa aveva escluso dal concorso per allievi Ufficiali dell’Aeronautica Militare un concorrente che, pur avendo omesso di dichiarare di essere “imputato” in un procedimento penale, è risultato, in definitiva, vincitore della selezione per l’assunzione al pubblico impiego e assolto dalle accuse che gli erano state rivolte dalla competente Procura della Repubblica. L’Amministrazione era stata costretta, tuttavia, ad escludere dalla graduatoria definitiva il "vincitore assolto" per il semplice fatto che il bando del concorso prevedeva esplicitamente l’impossibilità di prendere parte alla selezione pubblica (in ossequio a specifica disposizione di legge) per coloro che fossero “imputati” in un procedimento penale al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

 

Il TAR del Lazio, chiamato a pronunciarsi sulla impugnativa proposta dal concorrente assolto in via definitiva ed espulso allo stesso tempo dalla procedura selettiva, si è trovato di fronte a un dilemma di non facile soluzione. Confermare l’esclusione del ricorrente (in ossequio alla lettera della legge) per il semplice fatto di avere quest'ultimo preso parte comunque alla procedura selettiva nelle vesti di imputato, o adottare una soluzione che facesse prevalere la “sostanza” della intervenuta assoluzione, in violazione, ciò nonostante, della par condicio fra tutti i concorrenti e del dato letterale della disposizione normativa?
Il Collegio romano si è abilmente divincolato da quella che sembrava essere una secca alternativa grazie al soccorso dell’epistemologia di Karl Popper e del garantismo penale sancito in Costituzione ed ha ricordato una verità così evidente da essere regolarmente trascurata dalle varie articolazioni dell’amministrazione pubblica italiana, dalle Procure della Repubblica e persino dal legislatore.

 

Nel nostro ordinamento la veste di “imputato” può essere assunta anche in virtù di richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero, a conclusione di indagine svolta autonomamente e senza previo contraddittorio il più delle volte.

 

Ebbene, ha ritenuto il TAR del Lazio che per giustificare la compressione di diritti costituzionalmente tutelati, in sede amministrativa, non possano assumere alcun rilievo le “ipotesi” di reato definite unilateralmente dagli uffici della Procura della Repubblica, poiché si tratta di semplici supposizioni elaborate da quella che è e rimane una “parte” del processo. Manca, cioè, il giudizio di un soggetto terzo ed imparziale che deve assistere al tentativo di “confutare” le “congetture” del Pubblico Ministero per il tramite della verificabilità di ipotesi differenti e contrapposte proposte dalla difesa dell'accusato.
In maniera ancora più chiara precisa il Tribunale che “ il concetto di imputazione utilizzabile in ambito amministrativo è necessariamente diverso, o meglio, ridotto rispetto a quello penale, proprio perché in tale ambito risultano significativi i principi costituzionali sopra ricordati che possono essere compressi, nel necessario bilanciamento dei contrapposti interessi, solo quando il fatto contestato ed oggetto di scrutinio penale, è stato preventivamente valutato da un giudice terzo che ha ritenuto sussistente il fumus del commissi delicti da parte del candidato.”

 

Il concorrente, nel nostro caso, era stato rinviato a giudizio con semplice citazione diretta del Pubblico Ministero e per tale ragione aveva assunto una veste di imputato che per il Tribunale amministrativo non era sufficiente a comprimere diritti costituzionali come quello di partecipare ad un pubblico concorso ed essere conseguentemente assunto una volta risultato vincitore.

 

Si era in presenza, infatti, di una semplice accusa; una mera ipotesi non verificata e non sottoposta a tentativo di falsificazione. Il nulla, praticamente, o quasi.