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Le storture del 41 bis

Massimo Bordin

Una circolare limita gli incontri dei reclusi sottoposti al regime speciale con il garante regionale dei detenuti. Ma un magistrato di sorveglianza ha fatto emergere il problema 

Questa volta per trovare il famoso giudice che sta a Berlino occorre fermarsi a Terni, dove il magistrato di sorveglianza, Fabio Gianfilippi, con una ordinanza depositata la scorsa settimana, ha mostrato, correggendola, una delle tante storture del regime speciale di detenzione prescritto dall’articolo 41 bis. Il problema è rapidamente spiegabile: nulla vieta a un recluso sottoposto al regime speciale di chiedere un incontro con il garante regionale dei detenuti, che è una figura istituzionale che proprio di questi temi deve occuparsi. Solo che il Dap, la struttura che amministra le carceri per il ministero di Giustizia, sulla questione aveva emanato una circolare in cui si stabiliva che se un detenuto al 41 bis chiedeva un colloquio con il garante, doveva rinunciare all’unico colloquio mensile con i suoi familiari e comunque l’incontro si sarebbe svolto con le medesime modalità: vetro divisorio, presenza della polizia penitenziaria, eventuale richiesta di registrazione da parte del pm. Il magistrato di sorveglianza, rispondendo a un esposto del garante dei detenuti di Umbria e Lazio, Stefano Anastasia, ha, in sostanza, equiparato il colloquio col garante a quello con l’avvocato difensore, decidendo di disapplicare una circolare ministeriale che di fatto lede i diritti dei detenuti e limita l’operato di una autorità di garanzia. Sarà ora interessante vedere se il ministero correggerà quella circolare alla luce dell’ordinanza del magistrato di Terni.

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